REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI
INDICE
ART. 1 – DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 4– ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI
ART. 5 – REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI
ART 6– ISCRIZIONE ALL’ALBO
ART. 7 – ISCRIZIONI ALL’ALBO DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI
ART. 8- CANCELLAZIONE DALL’ALBO
ART. 9 – DISCIPLINA APPLICATIVA
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI
ART.1 – Definizione di volontariato
1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per
l’individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come
quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate, da singoli cittadini a favore della attività di scopo della Fondazione.
3. Il servizio è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, nelle
quali la Fondazione ha l’obbligo di intervenire attraverso una convenzione con il Comune di Lerici.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, o associazioni regolarmente costituite..
Art. 2 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune di Lerici o di altri territori, all’interno delle proprie attività connesse a tutte le problematiche afferenti la sfera della DISABILITA’.
Art. 3 – Ambito di applicazione
I volontari disponibili saranno impiegati per favorire gli interventi offerti dalla Fondazione che ad oggi sono:
- Centro Diurno per Disabili
- Laboratori
- Casa Famiglia
- Progetto Evergreen
- Progetti territoriali.
2) La Fondazione, in occasione dell’attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.
Art. 4 – Istituzione dell’Albo dei singoli volontari
E’ istituito presso La Fondazione un Albo, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate,
a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
La gestione dell’Albo è affidata ad un responsabile che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all’iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell’Albo stesso.
All’interno dell’ Albo, possono trovare collocazione oltre che singoli cittadini, anche associazioni di volontariato legalmente costituite.
Art. 5 – Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici
1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni 16;
b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico;
c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino.
d) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Art. 6 – Iscrizione all’Albo dei singoli volontari
Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:
a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
b) autodichiarazione indicante l’assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità della persona.
c) le opzioni espresse all’atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il
volontario intenda collaborare con la Fondazione e la disponibilità in termini
di tempo;
Art. 7- Iscrizione all’Albo delle Associazioni di volontariato
Per l’iscrizione all’Albo di una singola Associazione, è prevista una stipula di convenzione tra la Fondazione e l’Associazione, contenente le modalità e la forma dell’inserimento dei propri soci volontari, nelle attività della Fondazione.
Art. 8– Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dei volontari dall’Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
− rinuncia;
− accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
− negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
− rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.
Nel caso di associazione, la decadenza si avrà allo scadere della convenzione tra le parti.
Art.9 – Disciplina applicativa
- La Fondazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dalla Coordinatrice delle Attività.
Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con la Fondazione.
Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.
Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri repressivi o
impositivi.
L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo.
2) All’atto dell’instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra la Fondazione e i singoli volontari, questi
sono tenuti a sottoscrivere un apposito accordo. Qualora il volontario sia un minorenne il contratto dovrà essere sottoscritto dall’interessato e da chi esercita la patria potestà sullo stesso.
Tali accordi devono prevedere:
* per la Fondazione
a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti ;
c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra la Fondazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
d) l’assunzione ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 226 del 1991, delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
e) l’affidamento ad un Referente del singolo volontario, con il compito di dare una adeguata formazione e successivamente all’inserimento nelle attività, divenendone supervisore dello Stesso.
* per i volontari
a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
b) l’accettazione espressa di operare nell’ambito dei programmi impostati dalla Fondazione in forma coordinata con la coordinatrice dei servizi, assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per
il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono attività.
Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
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